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Autonomisti
siciliani: Una falsa esigenza
Negli ultimi anni, si è largamente diffuso, nel linguaggio politico locale, il termine AUTONOMIA-AUTONOMISMO, arrivando a costituire, di fatto, la matrice ideologica e dottrinaria -nonchè le finalità politiche- di nuovi partiti isolani sia di centro che di "destra" tale da escludere dal linguaggio corrente tematiche importanti quali la famiglia, l’immigrazione, la sicurezza, la difesa dei prodotti locali ecc.. e l’insieme dei valori etici e morali che dovrebbero stare alla base di un programma politico. In questo breve scritto, cercherò di svelare le false pretese di questi sedicenti autonomisti, mostrandone l’incoerenza con le mutate condizioni istituzionali, che non conoscono –ma non voglio credere a tale ignoranza- o per mala fede. Ma che cosa è in sintesi l’autonomismo? L'autonomismo
è la tendenza degli abitanti di un territorio ad ottenere maggiore o totale
capacità di decidere e agire liberamente, senza dipendere dalla volontà
altrui. È anche la tendenza di uno Stato a realizzare il decentramento o
l'autonomia amministrativa. L'ideologia viene spesso correlata col federalismo
oppure si riferisce a una forma di auto-governo delle regioni o delle entità
amministrative minori rispetto
al potere dello Stato centrale. Tuttavia, oggigiorno, il rapporto tra i vari livelli di governo, va rivisto nella logica del nuovo impianto costituzionale. Infatti il rapporto tra Stato, territorio e sovranità è messo in discussione dalla revisione in senso autonomistico della forma di Stato e dal rilievo che si da al territorio dal nuovo impianto del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Attraverso
le nuove autonomie che costituiscono Autonomie che divengono pertanto il livello di governo dove programmare l’uso del territorio e definire lo sviluppo economico e sociale delle comunità. L’ art.
114 ci dice infatti che << In particolar modo l’art. 118 specifica che <<Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà>>. Il principio di sussidiarietà- Stabilisce che le attività amministrative dovrebbero essere svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), e che può essere delegata ai livelli amministrativi territoriali superiori (province, città metropolitane, regioni, stato) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, e di sussidiarietà orizzontale -ultimo comma dell’art.- quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e\o volontaristica. Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto: -in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio; -in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime. Il principio di adeguatezza- Stabilisce che l'entità organizzativa che è potenzialemente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà. Dal combinato di questo principio con il principio di sussidiarietà, si ricava che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore. Il principio di differenziazione- Stabilisce che nell'assegnare una potestà amministrativa, si devono considerare le caratteristiche degli enti amministrativi riceventi; queste sono caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali che possono variare anche in misura notevole nella realtà del paese. Per quanto riguarda le Regioni,
la legge cost. 18 ottobre 2001 n.3 ha profondamente modificato lo schema di
riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, riconoscendo a
quest’ultime competenze generali e residuali ed al primo solo competenze
enumerate e puntualmente individuate, secondo modalità che ricalcano quelle
adottate nel quadro di ordinamenti generalmente classificati come ordinamenti
federali. La citata legge ha completato l’opera riformando la distribuzione
dei poteri fra centro e periferia, e però incidendo non solo sulla posizione
delle regioni ma anche su quella dei minori enti locali, e ciò a partire dallo
stesso art.114 Cost, la cui interpretazione dopo la riforma non appare facile,
in quanto annovera- apparentemente con lo stesso rango o posizione
costituzionale- Regioni, Comuni, Provincie, Citta Metropolitane e lo stesso
Stato, qualificandoli come enti componenti della Repubblica. La costituzione
assegna alle regioni poteri legislativi e amministrativi. Tuttavia, alle Regioni
non sono riferite funzioni giurisdizionali, nè esse hanno poteri legislativi o
amministrativi in materia di giudici o di giurisdizione. Cosicché l’oggetto
della legislazione regionale risulterebbe costituito dalle politiche pubbliche e
dai rapporti tra Il vecchio assetto
costituzionale si limitava ad assegnare alle Regioni, in relazione ad alcune
materie espressamente enumerate poteri legislativi da esercitare entro i
principi definiti dalla legge dello Stato. Il nuovo art. 117 ripartisce i poteri
legislativi ordinari tra lo Stato e le Regioni, elencando prima le materie di
competenza Statale e poi quelle di competenza concorrente dello Stato e delle
Regioni, mentre tutte quelle che non sono elencate né come materie di
competenza esclusiva statale, né come materie di competenza concorrente, sono
attribuite alla potestà legislativa delle Regioni. Il nuovo articolo stabilisce
che spetta alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie nelle quali Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra La
potestà regolamentare -organizzazione e svolgimento delle funzioni- spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le
intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua
competenza Va rilevato, ancora, che la
disciplina delle Regioni a Statuto speciale sia venuta avvicinandosi, per molti
aspetti, a quella delle Regioni a Statuto ordinario. I poteri legislativi delle
Regioni a Statuto Speciale[3]
(e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano) sono disciplinati dallo
Statuto di ciascuna Regione, approvato con legge costituzionale, che costituisce
per ciascuna Regione l’equivalente delle disposizioni del Titolo V per le
Regioni ordinarie. Tuttavia, ad evitare che dopo la riforma costituzionale le
Regioni speciali (i cui Statuti sono rimasti immutati per quanto riguarda le
funzioni) si trovassero in una situazione di minore autonomia, l’art. 10 della
legge cost. n.3/2001 ha disposto che <<sino
all’adeguamento dei rispettivi Statuti>>
le disposizioni della stessa legge costituzionale
<<si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Provincie
autonome di trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite>>. Il vecchio titolo V, inoltre, poneva altresì alle leggi regionali determinati vincoli e limiti. Infatti le norme regionali non dovevano essere in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni. Ogni riferimento all’interesse nazionale ad al controllo di merito è statto cancellato. Gli unici strumenti che lo stato avrebbe a sua disposizione per garantire le esigenze unitarie e gli interessi non frazionabili sarebbero quelli indicati nell’art.117 Co. 2 e 3: lo stato potrebbe legiferare solo in nome della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile, dei livelli essenziali e della tutela dell’ambiente. Per ultimo, ma non per importanza, prende forza il principio costituzionale della leale collaborazione, applicato ai rapporti tra Stato e Regioni nelle materie in cui vi sia un intreccio tra interessi e competenze. Ciò costringe lo Stato e le Regioni a non agire unilateralmente, ma a cercare forme di coordinamento tra livelli di governo. Ma allora, se le cose stanno così perché questo uso e abuso improprio della parola autonomia- autonomismo sulla bocca di tutti questi politicanti –o meglio mercanti- siciliani? La risposta è facile. Si tratta semplicemente di uno specchio per le allodole. Il fine altro non sarebbe che
il rafforzamento di un certo potere più o meno personalistico. Politici
autonomisti che tanto criticano Roma, i partiti nazionali ed il sistema
“centralistico” – ormai non così pressante- scordandosi di fatto o non
volendo ammettere che se oggi Per approndire.. Testi consigliati: S. Bartole - R. Bin - G. Falcon - R. Tosi, Diritto regionale, Il Mulino I.M. Marino, S. Licciardello, A. Barone, L’uso del territorio, Milano Giuffrè Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001).
[1]
In precedenza il medesimo articolo così disponeva: " [3]
[4]
Un discorso, questo, riferibile anche ai partiti nazionali sia di centro, di
sinistra ed anche di destra.
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